Contributi per acquisto libri di testo agli alunni della scuola secondaria di 1° grado e secondaria di 2° grado per l’anno scolastico 2024/2025 – D.G.R. n.807 del 07.08.2024– L. n.448/1998 Art.27– L. n.234/2021. 

                  1. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

  1. Sono destinatari dei contributi gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado dell’Umbria appartenenti a famiglie che presentino un’attestazione ISEE, ordinario o corrente e in corso di validità, pena l’inammissibilità della domanda, non superiore ad euro 15.493,71. Il valore ISEE viene determinato, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013, in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), e ai sensi della vigente normativa: Decreto Ministeriale 7 novembre 2014, pubblicato sulla G.U. – serie generale - n. 267 del 17 novembre 2014 – supplemento ord. n. 87, Decreti ministeriali nn. 363 del 29/12/2015, 146 del 01/06/2016 e 138 del 13/04/17, Decreto Legislativo 147 del 15/09/2017, D.L. 28/01/2019 convertito con Legge 28/03/2019 n. 26) e D.L. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58. L'ISEE ordinario può essere sostituito dall'ISEE corrente calcolato in seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo familiare (art.9 D.P.C.M 159/13 e art 28 bis D.L. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58).

    Qualora non sia ancora disponibile l’attestazione relativa all’ISEE, può essere presentata la domanda di contributo libri di testo, indicando i dati di presentazione della DSU (Dichiarazione sostitutiva unica). In questo caso l’attestazione ISEE potrà essere acquisita dal Comune successivamente

     

    1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

    L’Ente titolato all’erogazione del beneficio è il Comune di residenza dell’alunno, come disposto dalla L.R. 16 dicembre 2002, n. 28, che prescrive che tutti gli interventi per il diritto allo studio sono attuati dai Comuni di residenza degli alunni.

    La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da chi esercita la responsabilità genitoriale/legale ovvero dallo studente se maggiorenne.

    Gli interessati dovranno:

    • presentare la domanda di contributo direttamente al Comune di Sellano entro il 3 ottobre 2024, tramite consegna a mano all'Ufficio Protocollo presso la Sede Municipale Provvisoria in Sellano, via Terni, dalle ore 08.30 alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì, oppure tramite p.e.c. all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. allegando il documento di identità, sull’apposito modello predisposto reperibile sul sito internet del Comune o presso le segreterie delle Scuole;
    • attestare una situazione economica familiare secondo il calcolo ISEE, in corso di validità, pena l’inammissibilità della domanda, non superiore ad euro 15.493,71;
    • allegare la documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo;
    • dichiarare di non essere beneficiari di altro contributo o sostegno pubblico di altra natura per l’acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali.

    La documentazione di spesa relativa all’acquisto dei libri di testo deve essere conservata per 5 anni (dalla data di ricevimento del pagamento del contributo) e va consegnata contestualmente alla presentazione della domanda secondo le modalità ivi contenute.

     

    1. COMPETENZE E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO

    Competente all’erogazione del beneficio è il Comune di residenza dello studente.

    Studenti residenti in Umbria e frequentanti scuole localizzate in altra Regione possono richiedere il beneficio al proprio Comune di residenza. Il contributo delle due Regioni non può essere cumulato.

     

    1. DETERMINAZIONE IMPORTO DEL CONTRIBUTO

    Una volta terminata l’istruttoria che compete ai Comuni, sulla base del numero complessivo delle domande ammissibili, la Regione approva il piano regionale di riparto delle risorse tra i Comuni. A loro volta i Comuni determineranno gli importi dei contributi da attribuire agli studenti, tenendo conto dei vincoli di cui al successivo paragrafo 5.

     

    1. VINCOLI NELL’EROGAZIONE DEL BENEFICIO

    Il Comune potrà erogare le risorse disponibili per coprire il fabbisogno effettivo utilizzando, a reciproca integrazione, le quote di finanziamento destinate agli studenti delle scuole dell’obbligo e delle scuole secondarie superiori solo con riferimento ai fondi destinati con il Decreto n. 309/2024 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico, il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

     

    1. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE

    Gli Enti erogatori del beneficio sono tenuti a svolgere la funzione di controllo sulle domande presentate dai beneficiari, ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR n. 445/2000 e secondo le specifiche procedure e modalità stabilite nei propri regolamenti. I controlli devono interessare un campione non inferiore al 8% delle domande ammesse, con possibilità di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati. In caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato decade dal beneficio ed è tenuto all’eventuale restituzione di quanto l’ente ha già erogato. Resta ferma l’applicazione delle norme penali vigenti.

                                                                                    

     

IN ALLEGATO:

- AVVISO

- MODELLO DI RICHIESTA 

- DGR N. 807/2024

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